La Terbutalina ormai è un farmaco di uso "comune" tra gli asmatici ma il problema è terbutalina-asma-sport. Dov'è il confine tra uso per alleviare i sintomi, uso per aumentare la prestazione, uso per non avere sintomi...? Secondo il mio, e solo mio etico parere, chi inala prima di una gara in uno stato di salute normale lo fa per aumentare la prestazione e se pensa che ciò non accada, deve studiare bene quello scritto sotto perchè il farmaco fa parte dei beta-2-agonisti. Farlo come "rituale" o per "sicurezza" prima di una gara, non cambierà certo la mia visione etica dell'uso dei farmaci dopanti.
Questo farmaco, oltre ad essere un broncodilatatore, è anche uno stimolante ad effetto ANABOLIZZANTE!!!! Per me dovrebbe essere assolutamente vietato punto! Ci sono molti altri broncodilatatori non Beta 2 agonisti ma forse questo funziona meglio......per l'asma, cosa avevate capito???
S3 - BETA-2-AGONISTI
La WADA ha deciso di comprendere tutti i Beta2-agonisti in un paragrafo a parte. Lo stesso dicasi per la CVD che classifica queste sostanze come “Altri agenti anabolizzanti – Agonisti selettivi dei recettori Beta2-adrenergici”.
La WADA non specifica le sostanze e si limita ad enunciare che sono proibiti “tutti” i Beta2-agonisti in qualsiasi forma isomerica si trovino (sia D che L). Aggiunge inoltre che formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutaline rappresentano delle eccezioni se somministrati per via inalatoria perché, qualora si richieda un’esenzione per fini terapeutici, sono consentiti.
Ecco l’elenco delle sostanze classificate dalla CVD come Beta2-agonisti:
Nome Nomenclatura
Bambuterolo b2-agonista broncodilatatore
Bitolterolo b2-agonista broncodilatatore
Clenbuterolo b2-agonista broncodilatatore
Fenoterolo b2-agonista broncodilatatore
Formoterolo b2-agonista broncodilatatore
Orciprenalina (Hexoprenalina) b2-agonista broncodilatatore
Procaterolo b2-agonista broncodilatatore
Reproterolo(*) b2-agonista broncodilatatore
Ritodrina b2-agonista tocolitico
Salbutamolo b2-agonista broncodilatatore
Salmeterolo b2-agonista broncodilatatore
Terbutalina b-agonista broncodilatatore
La realizzazione di un elenco a parte per le sostanze Beta 2-agoniste selettive sembrerebbe non avere alcun senso, in realtà l’azione farmacologica di queste molecole comporta, a seconda delle dosi, due effetti distinti e vietati : l’effetto stimolante e l’effetto anabolizzante. E’ quindi possibile la formulazione di un elenco basato sul meccanismo d’azione del farmaco.
Il problema che si pone è quello relativo alla “sicurezza” che sia espletato solo e soltanto un effetto farmacologico e questo in realtà è difficilmente sostenibile in termini scientifici. Non si può escludere che tali sostanze espletino anche altri effetti riconducibili, in ogni modo, a quelli previsti per l’inserimento nell’elenco delle sostanze vietate. Da quanto esposto si può rilevare che secondo alcune voci della letteratura, la terbutalina viene classificata come Beta-agonista e non come Beta2-agonista selettivo per cui è presumibile che tale sostanza espleti ambedue gli effetti. Il problema si complica qualora si decidesse di inserire nella lista “tutte le sostanze ad azione beta adrenergica”. Una soluzione che mi pare più adeguata e che personalmente condivido.
A supporto di questa teoria sta il fatto che la quasi totalità delle sostanze ad azione Beta2-adrenergica selettiva espleta un azione broncodilatatrice, il che comporta un maggior trasporto di ossigeno (tecnica vietata) come, tra l’altro, affermato per la categoria degli stimolanti respiratori. In base a questa convinzione quindi abbiamo ritenuto opportuno proporre, ad integrazione della lista, le molecole che seguono:
In ultimo la Wada aggiunge ”una concentrazione di salbutamolo (libero o coniugato) maggiore di 1000 ng/mL deve essere considerata come positiva a meno che l’atleta non provi l’anomalo risultato come conseguenza dell’assunzione terapeutica del farmaco”. Ed è una dizione molto equivoca. Intatti non si comprende come l’atleta possa provare tale evenienza e, anche se fosse possibile, sarebbe difficilmente praticabile, quindi, il superamento del limite prestabilito, rappresenta un indice probatorio di colpevolezza.
Inoltre, ci si chiede, per quale motivo il limite è stabilito soltanto per una sostanza quando anche per altre tre può essere richiesta l’esenzione terapeutica? Le altre tre sostanze previste sono esenti da limitazioni di concentrazione? Il limite di 1000 ng/mL vale per tutte e quattro le sostanze per cui è prevista l’esenzione a fini terapeutici?
Da quanto riportato nell’elaborato non sembra ci siano elementi tali da poter rispondere a questi interrogativi. Ci preme comunque rimarcare che il limite di 1000ng/mL non potrebbe essere esteso a tutte e quattro le sostanze in quanto differenti sia come massa molecolare che come attività farmacologica.
Da Sportpro.it